L’ aumento di violenza maschile sulle donne e di femminicidi, l’uccisione di donne, le violenze, la persecuzione dei mariti, dei compagni e di persone vicine, ha portato ancora una volta la cronaca a mettere l’ accento sulla gravità della situazione, cosi da evidenziare l’ urgenza di organizzare una manifestazione, finalizzata a mobilitare le associazioni e le rappresentanze sociali contro questo tipo di violenza.
Da qui, UN’ ASSEMBLEA PUBBLICA che si terrà a Roma alla Casa
Internazionale Delle Donne, Domenica 21 ottobre alle 10:30 dove sono
chiamate tutte le donne a partecipare.
La legge del 1996 sulla violenza delle donne, ha fatto raggiungere una difficile conquista voluta e
ottenuta dai movimenti e dalle associazioni femministe, anche se non ha
ancora risolto le difficoltà e gli ostacoli culturali con cui le donne
ancora oggi si trovano a combattere quando subiscono una violenza e
decidono di denunciarla.
Per ricordare la legge n. 66/1996:
Ha introdotto importanti modifiche nelle precedenti disposizioni in tema di violenza sessuale.
L’originaria legge sulla violenza sessuale, rientrava tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
L'attuale art. 609 bis, introdotto appunto dalla legge n.66/1996, recita:
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità,
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi
induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
L’approvazione definitiva della legge n.66/1996, ha introdotto delle
importanti novità rispetto alle precedenti norme in tema di violenza
sessuale:
a) La nuova collocazione dei delitti contro la libertà sessuale
tra i delitti contro la libertà personale. Questa modifica tende a
soddisfare l’esigenza di riconoscere ai delitti di violenza sessuale
una collocazione ritenuta più aderente all'evoluzione dei tempi, in
linea con la natura di delitti che offendono, in primo luogo la
persona e la libertà individuale, più che l’interesse collettivo della
moralità pubblica e del buon costume.
b) L’unificazione delle fattispecie di “violenza carnale” e di
“atti di libidine violenti” nella nuova figura di reato “violenza
sessuale” che le comprende entrambe.
c) Introduzione della nuova fattispecie di “violenza sessuale di gruppo” .
d) Introduzione di una fattispecie che incrimina il compimento di
atti sessuali, violenti o abusivi, nei confronti dei minori.
e) La corruzione di minorenni.
f) Previsione di una tutela della riservatezza della vittima,
dove si configura come delitto la divulgazione di generalità o immagini
della vittima di violenza sessuale (anche se maggiorenne).
g) L’aumento sensibile delle pene: reclusione da 5 a 10 anni
anziché da 3 a 10 anni e l’introduzione di circostanze aggravanti: da 6
a 12 anni se la violenza è contro un minore di 14 anni (minore di 16 se
il fatto è commesso da un ascendente, un genitore anche adottivo, un
educatore). Se la persona non ha compiuto i 10 anni, la pena sale da 7
a 14 anni.
Per quanto riguarda le norme di natura strettamente processuale:
a) Il termine utile per sporgere querela è stato protratto fino a
6 mesi. Questo per permettere alla vittima di riprendersi dallo shock
subito e consentire più tempo per decidere se l’intraprendere l’azione
penale. Si procede d’ufficio nei casi che coinvolgono minori o uno
stato di incapacità.
b) Irrevocabilità della querela, per cercare di impedire la ricattabilità della vittima.
c) Tutela del minore, con eliminazione dell’interrogatorio in
aula. I processi per violenza si svolgeranno a porte aperte ma la
persona offesa può richiedere il procedimento a porte chiuse. Specifica
previsione dell'incidente probatorio.
d) Possibilità di disporre con le modalità di perizia
accertamenti sanitari sull’autore della violenza al fine di
individuare malattie sessualmente trasmissibili.
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