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Contro la violenza sulle donne PDF  | Stampa |
sabato 20 ottobre 2007

femminista.jpgL’ aumento di violenza maschile sulle donne e di femminicidi, l’uccisione di donne, le violenze, la persecuzione dei mariti,  dei compagni e di persone vicine, ha portato ancora una volta la cronaca a mettere l’ accento sulla gravità della situazione, cosi da evidenziare l’ urgenza di organizzare una manifestazione, finalizzata a mobilitare le associazioni e le rappresentanze sociali contro questo tipo di violenza.



La proposta viene lanciata da un gruppo di giovani donne appartenenti ad un movimento femminista .
Da qui, UN’ ASSEMBLEA PUBBLICA che si terrà a Roma alla Casa Internazionale Delle Donne, Domenica 21 ottobre alle 10:30 dove sono chiamate tutte le donne a partecipare.

La legge del 1996 sulla violenza delle donne, ha fatto raggiungere una difficile conquista voluta e ottenuta dai movimenti e dalle associazioni femministe, anche se non ha ancora risolto le difficoltà e gli ostacoli culturali con cui le donne ancora oggi si trovano a combattere quando subiscono una violenza e decidono di denunciarla.

Per ricordare la legge n. 66/1996:

Ha introdotto importanti modifiche nelle precedenti disposizioni in tema di violenza sessuale.
L’originaria legge sulla violenza sessuale, rientrava tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
L'attuale art. 609 bis, introdotto appunto dalla legge n.66/1996, recita:
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a  dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1)  abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2)  traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

L’approvazione definitiva della legge n.66/1996,  ha introdotto delle importanti novità  rispetto alle precedenti norme in tema di violenza sessuale:

a)  La nuova collocazione dei delitti contro la libertà sessuale tra i delitti contro la libertà personale. Questa modifica tende a soddisfare l’esigenza di riconoscere ai delitti di violenza sessuale una collocazione ritenuta più aderente all'evoluzione dei tempi, in linea con la natura  di delitti che offendono, in primo luogo la persona e la libertà individuale, più che l’interesse collettivo  della moralità pubblica e del buon costume.

b)  L’unificazione delle fattispecie di “violenza carnale”  e di “atti di libidine violenti”  nella nuova figura di reato “violenza sessuale”  che le comprende entrambe.

c)  Introduzione della nuova fattispecie di “violenza sessuale di gruppo” .

d)  Introduzione  di una fattispecie che incrimina il compimento di atti sessuali, violenti o abusivi, nei confronti dei minori.

e)  La corruzione di minorenni.

f)  Previsione di una tutela della riservatezza della vittima, dove si configura come delitto la divulgazione di generalità o immagini della vittima di violenza sessuale (anche se maggiorenne).

g)  L’aumento sensibile delle pene: reclusione da 5 a 10 anni anziché da 3 a 10 anni e l’introduzione di circostanze aggravanti: da 6 a 12 anni se la violenza è contro un minore di 14 anni (minore di 16 se il fatto è commesso da un ascendente, un genitore anche adottivo, un educatore). Se la persona non ha compiuto i 10 anni, la pena sale da 7 a 14 anni.

Per quanto riguarda le norme di natura strettamente  processuale:

a)  Il termine utile per sporgere querela è stato protratto fino a 6 mesi.  Questo per permettere alla vittima di riprendersi dallo shock subito e consentire più tempo per decidere se l’intraprendere l’azione penale. Si procede d’ufficio  nei casi che coinvolgono minori o uno stato di incapacità.

b)  Irrevocabilità della querela, per  cercare di impedire la ricattabilità della vittima.

c)  Tutela del minore, con eliminazione dell’interrogatorio in aula. I processi per violenza si svolgeranno a porte aperte ma la persona offesa può richiedere il procedimento a porte chiuse. Specifica previsione dell'incidente probatorio.

d)  Possibilità di disporre con le modalità di perizia accertamenti sanitari sull’autore della violenza  al fine di individuare malattie sessualmente trasmissibili.






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